⚠️ IMPORTANTE ⚠️ DPCM DEL 08/03/2020 VALIDO DA OGGI FINO AL 3 APRILE 2020

Decreto del CONSIGLIO DEI MINISTRI

Data di pubblicazione:
08 Marzo 2020
⚠️ IMPORTANTE ⚠️ DPCM DEL 08/03/2020 VALIDO DA OGGI FINO AL 3 APRILE 2020

Intendiamo infomare efficacemente tutti i cittadini del nuovo DPCM di domenica 8 marzo 2020, dove viene stabilita una «zona di sicurezza» nella quale sono previste limitazioni fino al 3 aprile 2020, una regione «chiusa» con possibilità di spostamenti limitati e solo per «indifferibili motivi» di lavoro o di salute.

Chiediamo a tutti voi di seguire scrupolosamente ogni punto del decreto e di diffonderlo. Ne va della vostra salute e di chi vi sta intorno, in particolare la fascia più anziana della popolazione.

DECRETO UFFICIALE: CLICCA QUI

Alcuni aspetti del decreto:

LE AREE DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO – Riguarda Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

SPOSTAMENTI – Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza.

FEBBRE E QUARANTENA – Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

LUOGHI E ATTIVITA’ PUBBLICHE – Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se svolti in luogni chiusi ma aperti al pubblico, quali, a tititolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa l'attività.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale e l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi tali da garantire la distanza di un metro. Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Chiuse scuole di ogni ordine grado e sospesi i concorsi pubblici.

BAR RISTORANTI E NEGOZI – Sono consentite le attività di ristorazione e dei bar DALLE 06.00 ALLE 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Consentite le altre attività commerciali a condizione che il gestore garantisca l'accesso con modalità contingentate e idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
sospensione dell’attività in caso di violazione.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Per ogni attività/esercizio sopra descritto, dove non è possibile il rispetto della distanza di sicurezza per condizioni strutturali o organizzative, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

Sono invece SOSPESE le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e sono sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articoli, a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame è prevista la proroga dei termini previsti dalla legge.