Ordinanza regionale 814 del 21/03 e 815 del 22/03❌ Nuove misure restrittive per la Lombardia in vigore dal 22 marzo al 15 aprile. Clicca qui

Coronavirus – Ultimi provvedimenti

Data di pubblicazione:
21 Marzo 2020
Ordinanza regionale 814 del 21/03 e 815 del 22/03❌ Nuove misure restrittive per la Lombardia in vigore dal 22 marzo al 15 aprile. Clicca qui

Si pubblica in allegato l’ordinanza del presidente Attilio Fontana che dispone limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all'evoluzione dell’emergenza sanitaria, ed è stata condivisa con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:

  1. divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
  2. monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
  3. sospensione dell'attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  4. sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  5. sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  6. sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  7. chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  8. chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
  9. fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  10. chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  11. divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Si raccomanda di provvedere a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine.

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento degli utenti già previste dalle ordinanze regionali in vigore.

sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.

 

Si pubblica in allegato l’Ordinanza regionale del 22 marzo che, sentito il parere del prefetto di Milano,  integra e modifica l’Ordinanza regionale del 21 marzo 2020, disponendo ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni sono in vigore dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020.

In particolare, rispetto all’Ordinanza del 21 marzo, l’Ordinanza allegata:

  • rettifica un errore materiale contenuto al punto 3: la temperatura di 37,3° C, di cui al secondo periodo del punto 3 dell’Ordinanza n. 514 del 21/3/2020, è rettificata in 37,5° C;
  • chiarisce per quanto attiene alle amministrazioni pubbliche, alle funzioni sanità, agli enti pubblici non economici regionali e locali, nonché ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, quali siano da considerare servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sostituisce il punto 16 dell’Ordinanza n.541 relativo alle strutture ricettive, anche in relazione a richieste di chiarimento pervenute, con il seguente testo:

“Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Sono escluse da quanto previsto al presente punto 16 le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.”