PREMESSO CHE: in varie occasioni i cittadini hanno segnalato inconvenienti derivanti dalla presenza e circolazione di cani presso le aree verdi e attrezzate come “parco giochi” per bambini;
RILEVATO CHE: a causa della mancanza di senso civico ed incuria di taluni proprietari dei cani o delle persone che li accompagnano, tali aree verdi ubicate nelle varie zone del paese, vengono spesso insudiciate dalle deiezioni degli animali;
CONSIDERATO CHE: tale situazione non solo reca disturbo e disagio alla cittadinanza nonché perdita di decoro per le aree verdi, ma rappresenta una possibile causa di diffusione di malattie conseguenti al contatto, anche accidentale, tra le persone ed in particolare i bambini che frequentano i campi-gioco, e le deiezioni canine;
RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate dai cittadini è necessario intervenire al fine di prevenire i disagi di cui sopra;
INDIVIDUATO quale rimedio efficace l’istituzione del divieto di accesso ai cani nelle aree verdi e adibite a “parco giochi”;
RITENUTO necessario rendere palese e meglio percettibile il divieto di accesso di cui sopra attraverso l’installazione, in ciascuna area individuata, di apposita segnaletica;
ORDINA
1. il divieto assoluto di accesso ai cani all’interno delle aree verde del Comune di Clivio indicate in oggetto;
2. possono esentare dal rispetto della presente ordinanza i detentori di cani guida per ciechi e tutte le forze di pubblica sicurezza, qualora impieghino cani per la loro attività di repressione e prevenzione;
3. di rendere palese presso ogni area di cui al punto 1, il divieto di accesso ai cani mediante apposita segnaletica;
4. che in tutto il territorio comunale, i cani devono essere tenuti con solido e adeguato guinzaglio da persona capace di custodirli, ai sensi della normativa vigente. Inoltre, tutti i cani di grossa taglia o di indole mordace, appartenenti alle razze indicate come pericolose dalla vigente normativa, devono essere muniti anche di idonea museruola.
5. Il conduttore del cane ha l’obbligo di avere al seguito l’attrezzatura adeguata per il pronto recupero degli escrementi e di bottiglia di acqua per la pulizia dell’urina, su tutto il territorio comunale.
SI AVVERTE ALTRESÌ che la violazione del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di 100,00 euro. Che la presente ordinanza entra in vigore a decorrenza dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.