*DECRETO 01/03/2020*⚠️ CORONAVIRUS: LE NUOVE MISURE IN VIGORE FINO ALL’8 MARZO 2020

Decreto del MINISTERO DELLA SALUTE d'intesa con il PRESIDENTE di REGIONE LOMBARDIA

Data di pubblicazione:
01 Marzo 2020
*DECRETO 01/03/2020*⚠️ CORONAVIRUS: LE NUOVE MISURE IN VIGORE FINO ALL’8 MARZO 2020

Oggi, domenica 1 marzo, è stato firmato il decreto della Presidenza del Consiglio che contiene le misure per contrastare il diffondersi del Coronavirus valide fino all'8 marzo 2020.

Il testo del decreto è disponibile nel PDF allegato.

Le principali misure di sospensione, fino all’8 marzo 2020:

  • sospensione, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativi per l’infanzia e delle Università. 
  • sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.
  • sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.
  • sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Le misure stabiliscono anche:

  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 
  • apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 5 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • apertura delle attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.